1. Alla città-regione di Roma capitale spettano le funzioni attribuite dalla presente legge e, secondo le rispettive competenze, dalla legislazione statale e regionale.
2. La città-regione di Roma capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
3. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni proprie. Lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite alla città-regione di Roma capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione.
4. La città-regione di Roma capitale esercita funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) protezione civile;
b) immigrazione;
c) tutela dei beni culturali;
d) assistenza sanitaria locale, senza pregiudizio per la programmazione della regione Lazio;
e) promozione dell'occupazione;
f) promozione dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro della programmazione della regione Lazio;
g) fiere e mercati;
h) porti e aeroporti civili;
i) realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;
l) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
5. La città-regione di Roma capitale è titolare di funzioni in materia di mobilità, pubblica sicurezza, progettazione e gestione delle infrastrutture così come in tutti i settori che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. La città-regione di Roma capitale è comunque competente in materia di:
a) coordinamento della pianificazione urbanistica;
b) trasporti pubblici locali;
c) viabilità e reti infrastrutturali;
d) servizi per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, e comunque per tutti i servizi di rilievo per la città-regione di Roma capitale;
e) coordinamento della raccolta dei rifiuti;
f) grande distribuzione commerciale;
g) coordinamento delle attività culturali;
h) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche;
i) coordinamento delle Forze di polizia municipale;
l) coordinamento degli sportelli unici di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e con le imprese.
6. La città-regione di Roma capitale adotta i necessari provvedimenti relativi al monitoraggio, al flusso del traffico e all'emissione di fumi e sostanze inquinanti.
7. La città-regione di Roma capitale può predisporre misure cautelari volte a potenziare l'autorità in materia di controllo della viabilità. Può inoltre fissare sanzioni amministrative, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, differenziate per quanto riguarda il consumo di alcolici, sostanze stupefacenti e per la guida in stato di ebbrezza.
8. Il sindaco-presidente, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini della città-regione di Roma capitale,